1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’ufficio provinciale competente per la liquidazione delle agevolazioni effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande ammesse.
2. Il direttore/La direttrice e un funzionario/una funzionaria dell’Ufficio provinciale Promozione opere pubbliche individuano tramite sorteggio le domande da sottoporre a controllo. Il sorteggio è effettuato secondo il principio di casualità da una lista comprensiva di tutte le agevolazioni erogate nell’anno di riferimento. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito è redatto apposito verbale. Possono inoltre essere sottoposti a controllo anche i casi dubbi.
3. Durante il controllo a campione viene verificata la congruenza fra le dichiarazioni sostitutive e la documentazione rendicontativa in originale.
4. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, l’ufficio competente può disporre le ulteriori verifiche ritenute necessarie.
5. In caso di accertate irregolarità saranno applicate le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.
6. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di agevolazione o in qualsiasi altro atto o documento presentato o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.