1. Le somme stanziate sono destinate a finanziare opere di interesse dei Comuni, tenendo conto dei requisiti di cui all’articolo 2.
2. Sono finanziate infrastrutture non intese ad essere sfruttate ai fini commerciali ai sensi del punto 203 della Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C262/01). In caso di uso misto, cioè se l’infrastruttura è usata sia per un’attività economica che per un’attività non economica, devono sussistere i presupposti di cui al punto 207 della Comunicazione.
3. Gli interventi si considerano necessari e urgenti quando sono destinati al soddisfacimento delle esigenze della cittadinanza e tali da far fronte a un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica o a uno stato di degrado e non sono ulteriormente dilazionabili. In particolare, si considerano necessarie e urgenti le seguenti categorie di opere:
a) strade costituenti la viabilità locale nonché marciapiedi, piazze, spazi di parcheggio che migliorano la circolazione delle vetture riducendo gli ingorghi, compresi gli interventi preventivi per la riduzione degli incidenti stradali e l’aumento della sicurezza;
b) interventi per la costruzione e manutenzione straordinaria di aree verdi o la prevenzione del loro degrado;
c) interventi straordinari volti a salvaguardare la stabilità, strutturale e non, degli edifici, nonché interventi di tipo impiantistico, compresi quelli relativi alla sicurezza e all’incolumità delle persone o per l’abbattimento di barriere architettoniche, eseguiti in:
1) opere di edilizia scolastica,
2) edifici di culto,
3) opere a finalità di assistenza sociale,
4) opere e impianti destinati a istituzioni culturali e ad attività artistiche, culturali e educative,
5) impianti per attività sportive, ricreative o di interesse turistico,
6) edifici destinati a servizi pubblici;
d) attrezzature fisse per mercati locali e mattatoi, per l’adeguamento alla normativa in materia di igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro;
e) ampliamenti del cimitero per poter accogliere nuove tumulazioni;
f) interventi di prevenzione e ripristino a seguito di calamità naturali.
4. Per gli interventi di cui al comma 1 è altresì consentita l'assegnazione di contributi straordinari aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente già concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale, ove si renda necessario attuare interventi compensativi in favore di quei Comuni ai quali l'automatismo dei criteri di ripartizione dei fondi, congiuntamente al finanziamento di opere in base a eventuali programmi particolari, non assicura un concorso finanziario della Provincia commisurato alle esigenze effettive.
5. Nel caso di cui al comma 4 si valuta, oltre alla situazione economica del Comune, anche la gestione delle quote spettanti al Comune ai sensi dell’accordo sulla finanza locale 2016 del 30.12.2015, e successive modifiche, e si prescinde dalla valutazione dell’urgenza dell’opera come descritta al comma 1. Le opere realizzate in adempimento dei compiti istituzionali e le opere sovracomunali hanno la priorità nell’accesso al finanziamento.
6. Sono altresì agevolabili le spese di progettazione di opere e impianti, l’acquisto di immobili da destinare agli scopi di cui al comma 1, l’acquisizione delle aree occorrenti per la costruzione o l’ampliamento di tali opere e impianti nonché il loro arredo.
7. Il Comune deve disporre di un progetto esecutivo o definitivo relativo all’opera da realizzare o, in caso di opere minori, di altra adeguata documentazione tecnico-contabile o, in caso di acquisto di beni mobili, di un preventivo di spesa ai sensi della normativa vigente o, in caso di acquisto di beni immobili, di una stima peritale.
8. A condizione che si tratti di compiti o servizi istituzionali del Comune, che sia garantito l’interesse pubblico e che vi sia un’idonea garanzia patrimoniale, anche in forma di diritti reali, i Comuni possono trasferire i contributi a terzi ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale. Inoltre, i Comuni possono trasferire i contributi a privati mediante stipula di una convenzione, ai sensi dell’articolo 16 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche. Anche in questo caso l’organo comunale competente deve approvare il progetto esecutivo o definitivo dell’opera da realizzare.
9. Se per le opere sono previste fonti di finanziamento specifiche, il Comune è tenuto ad attingere in primo luogo da tali fonti.