1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la Ripartizione provinciale Mobilità effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande ammesse.
2. Le domande da sottoporre a controllo sono selezionate mediante sorteggio.
3. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, la ripartizione provinciale competente può disporre le ulteriori verifiche ritenute necessarie.
4. In caso di accertata irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.
5. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di agevolazione o in qualsiasi altro atto o documento presentato o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n., 17, e successive modifiche.