1. Ai fini dei presenti criteri valgono le seguenti definizioni:
a) acquisto: acquisizione del bene mobile in proprietà oppure in possesso, tramite la stipula di contratti di noleggio a lungo termine o contratti di leasing. I contratti di noleggio a lungo termine e di leasing devono avere durata di almeno due anni;
b) realizzazione dell’investimento: data dell’emissione della fattura;
c) veicoli nuovi di fabbrica: veicoli di nuova produzione o veicoli terrestri a motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 kW, quando la cessione è effettuata nei sei mesi successivi alla data della prima immissione in servizio o quando il veicolo ha percorso al massimo 6.000 km, ai sensi della direttiva del Consiglio, del 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE;
d) autoveicoli per il trasporto di persone e per il trasporto di merci: autoveicoli appartenenti alle categorie M1, N1 e N2 ai sensi dell’allegato II, parte A, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro»), e successive modifiche;
e) ciclomotori e motoveicoli elettrici a due, tre o quattro ruote: veicoli appartenenti alle categorie L1e-B, L2e, L3e, L5e e L6e o veicoli elettrici pesanti a quattro ruote della categoria L7e ai sensi del regolamento n. 168/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013;
f) biciclette cargo: veicoli con motore ausiliario elettrico appartenenti alla categoria L1e-A ai sensi del regolamento n. 168/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013;
g) emissioni di CO2 per km: le emissioni definite in sede di omologazione e verificabili al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo.