(1) Allorchè il difetto di unità nel sistema di coltivazione di miniere contigue o vicine, appartenenti a concessionari diversi, comprometta l'esistenza delle miniere o la sicurezza delle persone o la possibilità di una più conveniente coltivazione, la lavorazione di dette miniere può essere assoggettata ad un gestore unico.
(2) In tal caso i concessionari sono invitati ad accordarsi per nominare le persone da preporre all'amministrazione degli interessi comuni.
(3) Se, trascorso il termine allo scopo prefisso, non si sia adempiuto a quanto sopra, la Giunta provinciale nomina uno o più commissari incaricati di amministrare gli interessi comuni.
(4) Il commissario provvede, in contraddittorio con i concessionari, alla valutazione dei singoli interessi e, in base ai risultati della stima, ordina il riparto delle spese e dei prodotti.