(1) Se la concessione non viene prorogata e il capo dell'ufficio minerario provinciale accerta che il giacimento è ancora suscettibile di economica coltivazione, il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna delle miniere e pertinenze all'Amministrazione provinciale.
(2) Il capo dell'ufficio minerario provinciale dispone per la rimozione, da parte del concessionario, degli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio della miniera e provvede alla custodia della medesima.
(3) Fino a quando non ne abbia fatto consegna il concessionario è tenuto a custodire la concessione e le sue pertinenze e ad eseguire la normale manutenzione.