(1) Entro l'ultimo trimestre di validità del programma biennale e successivamente entro l'ultimo trimestre di ciascun anno deve essere inviato all'ufficio minerario provinciale il programma dei lavori dell'anno successivo.
(2) Con deliberazione della Giunta provinciale, entro tre mesi dalla richiesta del concessionario, su proposta dell'Assessore provinciale competente in materia, possono venire disposte varianti al provvedimento di concessione e, quando ritenuto necessario, tutti o in parte gli organi e gli uffici di cui al quinto comma del precedente articolo 21.7)
(3) Quando trattasi di richieste che comportino modifiche alla delimitazione delle aree di pertinenza mineraria previste nel piano urbanistico comunale, si procede in via preliminare alle necessarie varianti al piano urbanistico stesso, con le procedure di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 17 dell'ordinamento urbanistico provinciale.
(4) Qualora la concessione sia accordata ad una società, questa ha l'obbligo di comunicare all'ufficio minerario provinciale, entro 30 giorni, le eventuali variazioni del capitale sociale e della composizione del consiglio di amministrazione, nonché le varianti relative allo statuto sociale. Ai fini della presente legge le relative varianti devono essere approvate dall'Assessore provinciale competente, sentito l'ufficio minerario provinciale.
(5) Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle concessioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.