(1) Ai sensi di legge l'espropriazione del diritto di concessione della miniera può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari. Il precetto immobiliare deve essere notificato anche all'Amministrazione provinciale.
(2) La quota parte del prezzo di aggiudicazione che sopravanza dopo soddisfatti i creditori spetta al concessionario. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore del concessionario dell'atto di concessione, purché abbia gli adeguati requisiti di idoneità tecnica ed economica.