(1) Al concessionario che abbia eseguito interamente il programma di coltivazione e abbia ottemperato a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione può essere concessa una proroga.
(2) La proroga deve essere chiesta almeno due anni prima della scadenza e può essere disposta con delibera della Giunta provinciale, sentiti, quando ritenuto necessario, gli uffici e organi di cui al quinto comma del precedente articolo 21. La proroga viene comunicata al sindaco del comune territorialmente interessato per gli eventuali adempimenti di cui al dodicesimo comma dello stesso articolo.8)