(1) Per la costruzione e l'esercizio dei canali, gallerie e delle condotte destinate al trasporto delle sostanze dal luogo di estrazione o di emungimento a quelli di trasformazione, utilizzazione e distribuzione, considerati pertinenze ai sensi del precedente articolo 27, valgono le norme relative alla concessione.
(2) La costruzione e l'esercizio dei canali, gallerie e delle condotte possono formare oggetto della stessa concessione o costituire oggetto di concessione a se stante.
(3) La concessione è accordata con preferenza al concessionario dei giacimenti, al cui servizio sono destinati i canali, le gallerie e le condotte.
(4) Tale concessione può essere accordata anche a terzi, ma in tal caso il concessionario dei giacimenti per il trasporto delle sostanze estratte o emunte ha diritto di servirsi dei canali, delle gallerie e delle condotte nei limiti della disponibilità, della portata e delle condizioni che sono stabilite nell'atto di concessione, sentito l'ufficio minerario provinciale, salvo le dirette pattuizioni tra le parti.
(5) Nel caso di concessione a terzi, ove questi non siano in grado di trasportare l'intero quantitativo di prodotti dei giacimenti esistenti nella zona servita, i concessionari dei giacimenti interessati possono chiedere e ottenere separate concessioni.