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a) Legge provinciale10 novembre 1978, n. 671)
Disciplina della prospezione, ricerca e concessione delle sostanze minerarie

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 2 maggio 1979, n. 22.

Art. 21 (Procedure per l'ottenimento della concessione mineraria)

(1)  Le miniere possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la concessione. Il richiedente deve documentare di avere la necessaria idoneità tecnica ed economica a condurre l'impianto in relazione alla natura e all'importanza del giacimento.

(2)  Qualora la concessione sia richiesta da una società, alla domanda devono essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto, nonché la composizione del consiglio di amministrazione.

(3)  La domanda viene presentata alla Giunta provinciale, tramite l'ufficio minerario provinciale, allegando la documentazione di cui al successivo articolo 22.

(4)  Completata l'istruttoria sulla documentazione presentata e accertate le condizioni di ammissibilità, l'ufficio minerario provinciale inoltra due copie della documentazione stessa al comune territorialmente interessato per la pubblicazione all'albo comunale e il contemporaneo deposito nella segreteria per la durata di 30 giorni. Dell'avvenuto deposito viene data notizia al pubblico a cura dell'Amministrazione provinciale su due quotidiani della provincia, fornendo per estratto le caratteristiche di maggior interesse contenute nella richiesta e la localizzazione dei giacimenti. Durante la pubblicazione chiunque abbia interesse può presentare osservazioni all'Amministrazione provinciale, depositandole presso la segreteria del comune. Entro il termine perentorio di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, copia della documentazione con il parere del Consiglio comunale e le osservazioni presentate viene restituita, a cura del sindaco, all'ufficio minerario provinciale. Superato tale termine si prescinde dal parere del consiglio comunale.

(5)  L'ufficio minerario provinciale provvede contemporaneamente ad acquisire:

  1. l'autorizzazione in materia di tutela del paesaggio, ai sensi del primo comma dell'articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successiva modifica;
  2. il parere della Ia, IIa e IIIa sezione del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali, rispettivamente per gli adempimenti riguardanti gli eventuali impianti di abbattimento di emissioni inquinanti in ambiente aperto, lo scarico di acque di rifiuto e i depositi per le discariche programmate a cielo aperto;
  3. il parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste;
  4. quando trattasi di sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, i pareri dell'azienda per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, nonché dell'ufficio acque pubbliche.

(6)  L'autorizzazione e i pareri di cui alle lettere a) e b) vengono rilasciati in deroga alle procedure stabilite rispettivamente nelle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, e successiva modifica, sulla tutela del paesaggio, 4 giugno 1973, n. 125)  , e successiva modifica, sull'inquinamento dell'aria, 6 settembre 1973, n. 61, sulla tutela del suolo da inquinamenti, e 6 settembre 1973, n. 63, sulla tutela delle acque da inquinamenti. L'autorizzazione e i pareri di cui al precedente comma devono essere acquisiti entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data entro la quale agli uffici interessati è stata trasmessa copia della documentazione del progetto. Scaduto tale termine si prescinde dai pareri richiesti.

(7)  Qualora i pareri e le autorizzazioni di cui al precedente quinto comma siano favorevoli o acquisite, ovvero quando gli stessi non siano stati espressi nei termini perentori stabiliti, la Giunta provinciale può dichiarare ammissibile la concessione sulla base della relazione tecnica ed economica redatta dall'ufficio minerario provinciale che si esprime anche sul parere del Consiglio comunale e sulle osservazioni presentate, nonché sull'eventuale partecipazione della Provincia ai profitti del concessionario.6) 

(8)  In presenza, invece, di un provvedimento di diniego o di un parere negativo espresso ai sensi del precedente quinto comma, l'Assessore provinciale competente restituisce la domanda e la documentazione al richiedente con lettera raccomandata R.R., comunicando le relative motivazioni.

(9)  Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, la quale decide entro 60 giorni ai sensi del precedente sesto comma.6) 

(10)  Quando il ricorso riguardi il provvedimento di diniego in materia di tutela del paesaggio o i pareri negativi delle competenti sezioni del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali, si procede in deroga alle procedure stabilite nelle leggi di cui al precedente sesto comma.

(11)  Non appena la Giunta provinciale abbia dichiarata ammissibile la concessione, provvede con successiva deliberazione ad individuare le aree di pertinenza mineraria di cui alle lettere c), d), f) e g) del seguente articolo 22, applicando la procedura prevista all'articolo 17, terzo, quarto e quinto comma, dell'ordinamento urbanistico provinciale. Divenuta operante la variante al piano urbanistico, la Giunta provinciale con propria deliberazione rilascia la concessione.

(12)  Copia della concessione viene comunicata al sindaco del comune interessato, il quale rilascia, entro i termini previsti nell'ordinamento urbanistico provinciale, anche in caso di variante autorizzata ai sensi del successivo articolo 26, la concessione edilizia relativa a costruzioni, opere o lavori previsti nella documentazione di cui al successivo articolo 22.

5)
Abrogata dall'art. 20, comma 1, della L.P. 16 marzo 2000, n. 8, ossia dall'art. 15, comma 12, della L.P. 10 giungo 2008, n. 4.
6)
I commi 7 e 9 sono stati modificati dall'art. 20 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
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