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a) Legge provinciale10 novembre 1978, n. 671)
Disciplina della prospezione, ricerca e concessione delle sostanze minerarie

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 2 maggio 1979, n. 22.

Art. 27 (Pertinenze minerarie)

(1)  Sono considerate pertinenze della concessione tutti i beni mobili e immobili anche se ubicati fuori della zona concessa, quali le strade di accesso, le opere necessarie per il trasporto e la lavorazione dei minerali, per la produzione e il trasporto dell'energia, gli alloggiamenti del personale addetto, la sede, gli uffici e i magazzini dell'azienda, gli impianti fissi interni ed esterni, i pozzi, le gallerie, i serbatoi, i canali, le condutture, i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera o per l'arricchimento del minerale, per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera, nonché, quando trattasi di sostanze di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 1, anche le opere necessarie per la delimitazione, la captazione e la protezione del demanio idrico, le condotte, le canalizzazioni, le gallerie necessarie al trasporto delle sostanze dal luogo di estrazione e di emungimento a quelli di trasformazione, utilizzazione e distribuzione.

(2)  Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è redatto a cura dell'ufficio minerario provinciale un inventario delle pertinenze per ciascuna concessione esistente, da mantenersi aggiornato con continuità, comprendendovi successivamente le pertinenze relative a miniere di nuova concessione.

(3)  Il concessionario deve tenere presso la direzione della miniera un registro aggiornato delle pertinenze minerarie. Il registro è sottoposto alla vidimazione annuale del capo dell'ufficio minerario provinciale.

(4)  Il concessionario può disporre delle sostanze minerali che sono associate a quelle formanti oggetto della concessione.

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