(1) Quando per effetto di vicinanza o per qualunque altra causa i lavori di una miniera arrecano danno ovvero producono un effetto utile ad altra miniera, si fa luogo ad un indennizzo o compenso tra gli interessati.
(2) L'Assessore provinciale competente stabilisce un termine entro il quale le parti interessate definiscono un accordo. Scaduto il termine, in mancanza di intesa tra le parti, vi provvede l'ufficio minerario provinciale, sulla base di una perizia, sentito l'ufficio estimo provinciale.