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a) Legge provinciale10 novembre 1978, n. 671)
Disciplina della prospezione, ricerca e concessione delle sostanze minerarie

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 2 maggio 1979, n. 22.

Art. 25 (Contenuto della concessione)

(1)  Il provvedimento di concessione deve contenere:

  • a)  le generalità del concessionario e il suo domicilio che deve essere eletto in un comune della provincia;
  • b)  la durata della concessione;
  • c)  l'ubicazione del giacimento e la natura delle sostanze;
  • d)  l'estensione della superficie concessa, la sua denominazione e i confini risultanti dal verbale di accertamento, verifica e delimitazione, riportati in planimetria, in scala catastale e in corografia in scala 1: 25.000 o 1: 50.000;
  • e)  l'ammontare del diritto annuo da corrispondersi ai sensi del successivo articolo 48;
  • f)  l'ammontare del premio eventualmente dovuto al titolare del permesso di ricerca, concordato o provvisoriamente determinato ai sensi dell'articolo 23;
  • g)  l'approvazione del programma generale di cui alla lettera a) del precedente articolo 22 e della lettera g) dello stesso articolo, se trattasi di sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1;
  • h)  l'approvazione dei programmi di cui alla lettera b) del precedente articolo 22 e della lettera g) dello stesso articolo se trattasi di sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1;
  • i)  gli eventuali progetti relativi alle lettere c), d), e) ed f) del precedente articolo 22;
  • l)  le prescrizioni particolari da disporsi sulla base dell'autorizzazione o rispettivamente dei pareri di cui al quinto comma del precedente articolo 21 o, in caso di ricorso di cui al nono comma del medesimo articolo, della deliberazione della Giunta provinciale;
  • m)  quando trattasi di sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, oltre alla documentazione di cui alle precedenti lettere, il provvedimento di concessione deve contenere;
    • 1)  l'area costituente la zona di proiezione relativa ai prelievi del primo biennio, delimitata ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, e suo regolamento di esecuzione;
    • 2)  l'obbligo di eseguire ogni 6 mesi la misurazione delle portate delle singole sorgenti o dei singoli pozzi, riportandolo in apposito registro;
    • 3)  l'obbligo di procedere, almeno ogni tre anni, alle analisi complete chimiche e chimico-fisiche delle acque e almeno ogni anno alle analisi batteriologiche; ai prelievi potrà assistere un funzionario dell'Amministrazione provinciale; le analisi devono essere effettuate dagli istituti e laboratori espressamente autorizzati dalle vigenti leggi;
  • n)  l'indicazione dell'eventuale partecipazione della Provincia ai profitti del concessionario e le modalità di loro determinazione e corresponsione, quando trattasi delle sostanze di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo 1.
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