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Normativa provinciale
Miniere
B
Legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67
TITOLO IV Le concessioni minerarie
Art. 25 (Contenuto della concessione)
a) Legge provinciale10 novembre 1978, n. 67
1)
Disciplina della prospezione, ricerca e concessione delle sostanze minerarie
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 2 maggio 1979, n. 22.
Art. 25 (Contenuto della concessione)
(1)
Il provvedimento di concessione deve contenere:
a) le generalità del concessionario e il suo domicilio che deve essere eletto in un comune della provincia;
b) la durata della concessione;
c) l'ubicazione del giacimento e la natura delle sostanze;
d) l'estensione della superficie concessa, la sua denominazione e i confini risultanti dal verbale di accertamento, verifica e delimitazione, riportati in planimetria, in scala catastale e in corografia in scala 1: 25.000 o 1: 50.000;
e) l'ammontare del diritto annuo da corrispondersi ai sensi del successivo articolo 48;
f) l'ammontare del premio eventualmente dovuto al titolare del permesso di ricerca, concordato o provvisoriamente determinato ai sensi dell'articolo 23;
g) l'approvazione del programma generale di cui alla lettera a) del precedente articolo 22 e della lettera g) dello stesso articolo, se trattasi di sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1;
h) l'approvazione dei programmi di cui alla lettera b) del precedente articolo 22 e della lettera g) dello stesso articolo se trattasi di sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1;
i) gli eventuali progetti relativi alle lettere c), d), e) ed f) del precedente articolo 22;
l) le prescrizioni particolari da disporsi sulla base dell'autorizzazione o rispettivamente dei pareri di cui al quinto comma del precedente articolo 21 o, in caso di ricorso di cui al nono comma del medesimo articolo, della deliberazione della Giunta provinciale;
m) quando trattasi di sostanze di cui alla lettera c) del precedente articolo 1, oltre alla documentazione di cui alle precedenti lettere, il provvedimento di concessione deve contenere;
1) l'area costituente la zona di proiezione relativa ai prelievi del primo biennio, delimitata ai sensi della
legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63
, e suo regolamento di esecuzione;
2) l'obbligo di eseguire ogni 6 mesi la misurazione delle portate delle singole sorgenti o dei singoli pozzi, riportandolo in apposito registro;
3) l'obbligo di procedere, almeno ogni tre anni, alle analisi complete chimiche e chimico-fisiche delle acque e almeno ogni anno alle analisi batteriologiche; ai prelievi potrà assistere un funzionario dell'Amministrazione provinciale; le analisi devono essere effettuate dagli istituti e laboratori espressamente autorizzati dalle vigenti leggi;
n) l'indicazione dell'eventuale partecipazione della Provincia ai profitti del concessionario e le modalità di loro determinazione e corresponsione, quando trattasi delle sostanze di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo 1.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
A
B
a) Legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67
Classificazione delle sostanze minerali
La prospezione mineraria
La ricerca mineraria
Le concessioni minerarie
Art. 21 (Procedure per l'ottenimento della concessione mineraria)
Art. 22 (Documentazione da allegarsi alla domanda)
Art. 23 (Domande concorrenti e titoli di preferenza)
Art. 24 (Superfici da accordare, durata proroghe e trasferimento della concessione)
Art. 25 (Contenuto della concessione)
Art. 26 (Varianti al programma dei lavori)
Art. 27 (Pertinenze minerarie)
Art. 28 (Iscrizione delle ipoteche)
Art. 29 (Sospensione dell'attività mineraria)
Art. 30 (Espropriazione del diritto di concessione)
Art. 31 (Eredi del titolare della concessione)
Art. 32 (Cessazione della concessione)
Art. 33 (Proroghe della concessione)
Art. 34 (Consegna della miniera alla scadenza della concessione)
Art. 35 (Corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario)
Art. 36 (Ipoteche iscritte sul diritto del concessionario)
Art. 37 (Rinuncia alla concessione)
Art. 38 (Decadenza della concessione)
Art. 39 (Obbligo del nuovo concessionario della preventiva tacitazione dei creditori)
Art. 40 (Concessione di opere considerate pertinenze)
Art. 41 (Temporanea custodia della miniera)
Art. 42 (Indennizzi o compensi per effetto di vicinanza)
Art. 43 (Consorzi volontari o obbligatori per la coltivazione in comune delle miniere)
Art. 44 (Nomina del commissario per l'amministrazione di coltivazioni in comune)
Art. 45 (Gestore unico di miniere)
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