(1) L'area della concessione deve corrispondere alle esigenze della coltivazione, in relazione ai risultati della ricerca, se disponibili, o al programma di coltivazione.
(2) La concessione può essere accordata per una superficie non superiore a 10.000 ha per le sostanze di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 e 500 ha per le sostanze di cui alla lettera c) dello stesso articolo. Quando trattasi di sostanze di cui alla lettera b), la concessione può venire accordata per i giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi compresi entro il perimetro al quale si riferisce il permesso di ricerca.
(3) Qualora l'Amministrazione provinciale intenda accordarsi direttamente la concessione, le relative aree sono determinate con deliberazione della Giunta provinciale, sentito l'ufficio minerario provinciale, prescindendo dalle delimitazioni di superficie di cui al precedente comma.
(4) Alla stessa persona fisica e giuridica possono essere rilasciate più concessioni.
(5) È in facoltà dell'ufficio minerario provinciale di richiedere ai titolari della concessione la delimitazione dell'area sul terreno e la posa di pilastrini in corrispondenza dei vertici e lungo i lati dell'area.
(6) La concessione deve avere una durata proporzionata all'entità accertata o probabile del giacimento e, in ogni caso, non superiore a 30 anni.
(7) Può essere autorizzato il trasferimento della concessione per atto tra vivi con deliberazione della Giunta provinciale, sentito l'ufficio minerario provinciale. Il nuovo titolare deve disporre dei requisiti di idoneità tecnica ed economica di cui al primo comma del precedente articolo 21 e subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel decreto con il quale la concessione è stata accordata. Ogni atto che non abbia riportato la preventiva autorizzazione della Giunta provinciale è nullo tanto nei confronti dell'Amministrazione, quanto tra le parti. Indipendentemente dalla nullità suddetta, la Giunta provinciale può pronunciare la decadenza della concessione nei casi previsti all'articolo 38 della presente legge.
(8) La delibera della Giunta provinciale alla quale sono uniti la planimetria e la delimitazione della concessione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e trascritta nel libro montanistico, entro tre mesi dalla data di concessione, a cura e a spese del concessionario.