(1) Due o più istanze per il rilascio della concessione sono considerate concorrenti quando presentino interferenze di qualsiasi entità nelle aree richieste.
(2) Il titolare del permesso di ricerca o la società nella quale il titolare del permesso di ricerca abbia una partecipazione è preferito ad ogni altro richiedente, purché a giudizio insindacabile dell'Amministrazione provinciale abbia la necessaria idoneità tecnica ed economica.
(3) Fatto salvo il diritto di cui al precedente comma, la preferenza è accordata agli enti locali singoli o associati, nonché alle imprese private con la partecipazione degli enti suddetti o, in assenza, all'istanza che presenti maggiori garanzie sia in ordine alla sollecita esecuzione dei relativi lavori, sia in relazione ai mezzi finanziari da impiegare; a parità di garanzie offerte vale la priorità dell'istanza.
(4) Il titolare del permesso di ricerca, quando non ottenga la concessione e quando trattasi delle medesime sostanze minerarie, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario, un premio in relazione all'importanza della scoperta e un'indennità in ragione delle opere utilizzabili. L'ammontare del premio e dell'indennità viene accertato dall'ufficio minerario provinciale, sentito l'ufficio estimo provinciale.
(5) In ogni caso il concessionario deve, entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione, provare di aver corrisposto al ricercatore la somma stabilita dall'ufficio minerario provinciale.