(1) Nel caso di mancata proroga, il corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario è stabilito nel decreto di concessione, su valutazione dell'ufficio minerario provinciale, sentito l'ufficio estimo provinciale.
(2) Analogamente si procede nel caso di conferimento della concessione in seguito a decadenza o rinuncia del precedente concessionario.