(1) I limiti di reddito indicati nel precedente articolo sono annualmente rivalutati secondo gli indici di valutazione adottati dallo Stato per la variazione annuale dei limiti di reddito richiesti per l'accesso alle corrispondenti prestazioni assistenziali statali. Della rivalutazione annuale dei limiti di reddito è data pubblicità mediante comunicato alle associazioni rappresentative di categoria, ai patronati di assistenza sociale, alla stampa e ad altri mezzi di informazione locali.14)