(1) Qualora la commissione accerti che il richiedente non si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, dichiara la reiezione della domanda e il segretario ne dà comunicazione all'interessato entro dieci giorni.
(2) Nel caso di esito positivo dell'accertamento della minorazione il segretario entro lo stesso termine, ne dà comunicazione all'ufficio provinciale competente per l'assistenza sociale all'interessato e all'associazione rappresentativa di categoria indicata nelle leggi citate nell'articolo 1.