(1) Il rappresentante legale o la persona delegata alla riscossione deve firmare per quietanza; con la firma per quietanza è dichiarata anche l'esistenza in vita del titolare della prestazione.
(2) Nel caso di morte del titolare, i ratei maturati e non riscossi sono corrisposti all'erede, su presentazione di certificazioni inerenti all'avvenuto decesso e alla qualifica di erede.
(3) Nel caso in cui il decesso sopravvenga dopo il riconoscimento dello stato di minorazione e prima del provvedimento di attribuzione delle prestazioni economiche, l'erede ha diritto a richiedere le quote maturate alla data della morte.
(4) Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percepita anticipatamente, sempre chè non sia possibile effettuarne il recupero con trattenuta diretta su eventuali altre competenze spettanti, a qualsiasi titolo, al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.
(5) La liquidazione delle prestazioni spettanti ai minorenni viene effettuata alla persona esercente la potestà di cui al primo comma dell'articolo 16.44)