(1) Presso ciascuna Azienda speciale Unità sanitaria locale è istituita una commissione sanitaria per l'accertamento dell'invalidità civile.
(2) Presso l'Azienda speciale Unità sanitaria Centro-Sud è istituita la commissione sanitaria multizonale per le revisioni sanitarie degli invalidi civili. Tale commissione è competente per le revisioni straordinarie, disposte periodicamente dalla Giunta provinciale, al fine di verificare se gli invalidi civili continuino a presentare i requisiti richiesti.
(3) Presso l'Azienda speciale Unità sanitaria Centro-Sud sono istituite le commissioni sanitarie multizonali per l'accertamento rispettivamente della cecità civile e del sordità17). Le stesse sono anche competenti per le relative revisioni sanitarie.
(4) Le commissioni sanitarie di cui ai commi 1, 2 e 3 durano in carica tre anni e sono composte da tre membri ciascuna. Per ciascun componente effettivo sono nominati, con gli stessi modi e gli stessi criteri, uno o più membri supplenti. Il presidente è scelto preferibilmente fra i medici dipendenti del servizio sanitario provinciale. 18)
(5) Uno dei membri della commissione sanitaria per l'accertamento dell'invalidità civile deve essere specialista in neurologia o psichiatria o un medico in servizio presso istituzioni neurologiche o psichiatriche pubbliche. Uno dei membri è proposto dalle associazioni dei mutilati ed invalidi civili più rappresentative a livello provinciale.
(6) Uno dei membri della commissione sanitaria multizonale per le revisioni sanitarie degli invalidi civili deve essere medico specialista in ortopedia o specialista in neurologia o psichiatria o un medico in servizio presso istituzioni neurologiche o psichiatriche pubbliche. Uno dei membri è proposto dalle associazioni dei mutilati ed invalidi civili più rappresentative a livello provinciale.
(7) Due membri della commissione multizonale per l'accertamento della cecità civile devono essere specialisti in oculistica. Uno dei membri è designato dalla Sezione provinciale dell'Unione italiana ciechi (U.I.C.).
(8) Due membri della commissione multizonale per l'accertamento del sordità17) devono essere specialisti in otorinolaringoiatria. Uno dei membri è designato dalla Sezione provinciale dell'Ente nazionale sordomuti (E.N.S).
(9) Le commissioni sanitarie esercitano le competenze delle commissioni statali di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modifiche.
(10) Per le funzioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le commissioni sanitarie sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare e accertano la sussistenza dell'handicap, la situazione di gravità della persona in situazione di handicap, nonché la capacità lavorativa e relazionale.19)