(1) Il pagamento agli aventi diritto avviene con le modalità previste dalla legge provinciale 17 febbraio 1966, n. 3,42) con scadenza bimestrale stabilita al ventottesimo giorno dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre.
(2) La Giunta provinciale può stabilire il pagamento mensile delle prestazioni e determinare le relative procedure.
(3) Se il titolare delle prestazioni è ricoverato in un istituto di assistenza o di cura, ove sia richiesto il pagamento di una retta, la liquidazione delle prestazioni può essere effettuata con il consenso del titolare o, qualora esso non abbia la capacità di intendere e volere, con il consenso dei parenti più prossimi direttamente a tale istituto.43)