(1) La commissione sanitaria, attraverso la sezione competente, accerta rispettivamente:
Negli accertamenti relativi agli invalidi civili la commissione sanitaria di cui all'articolo 10 applicherà la tabella indicativa delle percentuali di invalidità di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e le successive eventuali modifiche e variazioni.