(1) La decorrenza di tutte le prestazioni previste dalla presente legge è stabilita con il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
(2) Qualora i requisiti sanitari vengano accertati in sede di visita di revisione avviata d'ufficio da parte delle commissioni sanitarie, le prestazioni spettano dal primo giorno del mese successivo a quello della visita. In tal caso non è necessario che il richiedente presenti una nuova domanda.34)