(1) Nei casi di revoca delle prestazioni per effetto di accertamento d'ufficio, come pure nei casi in cui le stesse siano state erogate sulla base di dichiarazioni non veritiere, il provvedimento stabilisce la ripetizione delle somme percepite dalla data in cui siano venuti meno i requisiti ed i presupposti generali o economici, gravate dagli interessi legali; negli altri casi non si fa luogo ad alcuna forma di addebito per le somme corrisposte.
(2) La ripetizione non ha luogo nel caso in cui il debitore disponga di un reddito mensile netto inferiore ad un importo pari al 200% della quota base di minimo vitale con riferimento alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, certificato dagli enti per l'assistenza di base.
(3) La rateizzazione delle somme da restituire è ammessa in ogni caso su richiesta dell'interessato e con semplice provvedimento del direttore d'ufficio fino ad un massimo di due anni.46)