(1) È corrisposta, di regola insieme al rateo bimestrale di novembre e dicembre di ciascun anno, una tredicesima mensilità delle prestazioni, commisurata all'importo dell'ultima mensilità erogata, proporzionalmente alle rate mensili maturate nell'anno solare.
(2) Alle pensioni, di cui ai punti da 1) a 5) dell'articolo 3 della presente legge, si applica, a far tempo dal 1° maggio 1990, la perequazione automatica prevista per le corrispondenti prestazioni dalle norme dello Stato, con la misura e la decorrenza ivi prevista. La stessa perequazione si applica all'assegno integrativo per ciechi civili assoluti o con residuo di cui al punto 9) dell'articolo 3.
(3) Gli importi delle indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili e per ciechi civili assoluti, come pure dell'indennità speciale per ciechi con residuo visivo e dell'indennità di comunicazione per sordomuti, di cui ai punti 6), 8), 10) e 11) dell'articolo 3, saranno automaticamente adeguati con pari decorrenza a quelli erogati dallo Stato in sede nazionale per le corrispondenti prestazioni sulla base della normativa vigente.36)