(1) Le prestazioni date agli invalidi civili ai sensi dei numeri 1 e 2 dell'articolo 3, cessano con il primo giorno del mese successivo a quello in cui il titolare compie il 65.mo anno di età. L'ufficio provinciale competente comunica il termine suddetto alla sede di Bolzano dell' I.N.P.S. almeno sei mesi prima della scadenza, ai fini del provvedimento degli atti relativi alla pensione sociale di competenza di quell'ente.47)