(1) Ai titolari delle pensioni, degli assegni e delle altre indennità previste dalla presente legge, l'Assessorato provinciale competente rilascia apposito libretto, che deve recare il numero di iscrizione, le generalità del titolare, la categoria di appartenenza, la data di decorrenza delle prestazioni, gli estremi della determinazione di ammissione alle prestazioni.
(2) Il libretto reca, inoltre, negli appositi spazi, la fotografia e la firma dell'avente diritto, autenticate entrambe con bollo e firma del segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza.