(1) La commissione, qualora la documentazione allegata alla domanda non certifichi una minorazione che per natura e per grado rientri nelle previsioni di cui all'articolo 5, non fa luogo alla visita di accertamento e respinge, con provvedimento motivato, la domanda intesa alle prestazioni economiche. In tutti gli altri casi procede alla visita mediante convocazione dell'interessato.
(2) Nel caso di intrasportabilità non temporanea, documentata con certificazione medica, la commissione può autorizzare la visita a domicilio. La commissione, esaminato il certificato medico, può delegare volta per volta uno dei suoi componenti ad effettuare la visita a domicilio. In tal caso spetta alla commissione medesima deliberare l'accertamento della minorazione, sulla base delle risultanze della visita e della relazione del medico delegato.
(3) La mancata e ingiustificata presentazione dell'interessato alla visita per due volte è da intendersi quale esplicita rinuncia e l'ufficio competente procede all'archiviazione definitiva della pratica.22)
(4) Le domande per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidità e delle condizioni visive sono prese in esame dalle competenti commissioni a condizione che siano corredate da una documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente. Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all'accertamento dell'invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso.23)