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a) Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 461)
Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1978, n. 47.
2)
Il termine „sordomuto“ è stato sostituito dalla parola „sordo“ dall'art. 1, comma 2, della L.P. 21 agosto 1978, n. 46, ossia dall'art. 44, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 5 (Condizioni sanitarie in riferimento alle singole prestazioni)   delibera sentenza

(1)  I richiedenti devono, inoltre, avere le minorazioni qui precisate in relazione alle singole prestazioni:

  1. pensione per invalidi civili assoluti:
    1. minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, o
    2. irregolarità psichiche derivanti da oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, o
    3. insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali o funzionali, quando abbiano determinato una perdita permanente e assoluta della capacità lavorativa;
  2. pensione per invalidi civili parziali: minorazioni descritte al precedente punto 1) che abbiano determinato una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 74%;
  3. pensione per ciechi civili assoluti:
    1. cecità assoluta, intesa come mancanza totale della vista in entrambi gli occhi,
    2. cecità assoluta: coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore,
    3. cecità assoluta: coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento,
  4. pensione per ciechi civili con residuo visivo:
    1. possesso di un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione,
    2. coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento,
  5. pensione per sordi: sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purchè la sordità non sia di natura esclusivamente psichica;
  6. indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili: minorazioni descritte al punto 1) del presente comma, che abbiano determinato l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, per cui derivi la necessità di un'assistenza continua;
  7. assegno mensile per invalidi civili parziali minorenni;8)
  8. indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti: le condizioni descritte al punto 3) del presente comma;
  9. assegno integrativo per ciechi civili: le condizioni descritte ai punti 3) o 4) del presente comma;
  10. indennità speciale per ciechi con residuo visivo: le condizioni descritte al punto 4) del presente comma;
  11. indennità di comunicazione per sordomuti: le condizioni descritte al punto 5) del presente comma.

(2)  Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento si considerano mutilati e invalidi i soggetti ultra 65, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.9) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 26.01.2006 - Pensione di invalidità civile - accertamento sanitario - controversia - giurisdizione giudice ordinario
8)
Il numero 7 dell'art. 5, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 3, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
9)
L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 25 ottobre 1989, n. 9, e successivamente così modificato dall'art. 52 della L.P. 15 novembre 2002, n. 14, e dall'art. 44, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
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