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Delibera 8 maggio 2018, n. 397
Approvazione dei criteri di attuazione in materia di promozione dell’innovazione - Legge provinciale del 13.12.2006, n. 14 “Ricerca e innovazione” (modificata con delibera n. 1177 del 20.11.2018, delibera n. 444 del 23.06.2020, delibera n. 660 del 02.09.2020 e delibera n. 776 del 13.10.2020)

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Articolo 9
Progetti di ricerca e sviluppo

1. Beneficiarie degli aiuti sono le PMI e le grandi imprese.

2. Sono ammissibili ad aiuto i seguenti costi:

a) spese di personale (ricercatori e ricercatrici, tecnici e tecniche e altro personale, purché impiegati nel progetto di ricerca); tra le spese di personale rientrano anche i costi relativi ai e alle titolari, nonché ai soci e alle socie dell’impresa che partecipano all’attuazione del progetto di ricerca e sviluppo; per determinare le spese ammissibili si applicano i seguenti parametri:

1) per il calcolo delle spese di personale sono stabilite le seguenti tariffe fisse giornaliere: per titolari, soci e socie, dirigenti e quadri 400,00 euro, per collaboratori e collaboratrici con laurea o dottorato 280,00 euro, per collaboratori e collaboratrici tecnici con diploma di maturità e per tecnici e tecniche 240,00 euro, per collaboratrici e collaboratori amministrativi, lavoratori e lavoratrici non qualificati 120,00 euro; per la determinazione del costo orario, la tariffa giornaliera va divisa per otto e si intende comprensiva di oneri fiscali e sociali a carico del datore di lavoro. L’attribuzione dei collaboratori e delle collaboratrici di progetto alle rispettive categorie di attività sopra citate tiene conto dell’effettiva attività da essi svolta nell’impresa e non della rispettiva qualifica professionale;

2) le ore lavorative ammissibili per persona sono 8 al giorno e 1.700 all’anno; sono ammissibili soltanto ore intere;

b) costi per ricerche contrattuali, consulenze e servizi analoghi, affitti e rate leasing da imputare esclusivamente all’attività di ricerca e sviluppo; essi includono anche i costi (ai valori di mercato) relativi a servizi di ricerca, conoscenze tecniche nonché brevetti e altri diritti di proprietà industriale acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne; tali costi sono intesi come costi di terzi;

c) costi di macchinari, impianti, strumenti e attrezzature, purché utilizzati nel progetto di ricerca e sviluppo e per la relativa durata di utilizzo; è considerato ammissibile solo il costo dell’ammortamento civilistico corrispondente al periodo di effettivo utilizzo nell’ambito del progetto di ricerca, calcolato secondo i principi della buona prassi contabile; possono essere conteggiate anche le ore macchine/impianti in relazione all’effettivo tempo di impiego attribuibile al progetto, in alternativa ai costi di ammortamento, se tali ore sono adeguatamente documentate e congrue;

d) costi di fabbricati e terreni, purché utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo e per la relativa durata di utilizzo; per quanto riguarda i fabbricati e i terreni, è considerato ammissibile solo il costo dell’ammortamento civilistico corrispondente alla durata del progetto di ricerca e sviluppo, calcolato secondo i principi della buona prassi contabile;

e) costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo;

f) in modo forfettario, spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, fino ad un massimo del 20 per cento delle spese di personale riconosciute ammissibili.

3. I costi di cui al comma 2, lettera b), sono considerati ammissibili solo fino ad un massimo del 70 per cento del totale dei costi ammissibili per progetto. Se questi costi di terzi sono superiori al 70 per cento dei costi complessivi del progetto, l’ufficio competente adegua i costi in proporzione.

4. Per costi interni si intendono le spese relative alle attività svolte dal personale interno e le spese generali forfettarie, nonché i costi per macchinari, impianti, strumenti e attrezzature, fabbricati e terreni, nonché materiali utilizzati direttamente dall’impresa richiedente.

5. Le prestazioni di ricerca e sviluppo dell’impresa richiedente che vengono svolte presso società collegate o controllate all’interno di un gruppo o in altre unità produttive del richiedente, devono essere rendicontate al costo di produzione. Nel caso in cui tali soggetti abbiano sede al di fuori della provincia di Bolzano, tali costi, per essere ammissibili, non possono superare il 20 per cento dei costi di progetto. Queste voci di spesa sono conteggiate quali costi di terzi ai sensi del comma 2, lettera b).

6. Non sono ammissibili ad aiuto le seguenti spese:

a) spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno;

b) spese per la partecipazione a convegni, congressi e manifestazioni simili;

c) spese per la concessione, il riconoscimento o l’acquisizione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale, nonché del know-how relativo ai prodotti e processi già presente all’interno di imprese collegate o controllate;

d) spese per la registrazione di marchi;

e) spese relative all’IVA (qualora sia detraibile da parte del beneficiario), all’imposta di registro o ad altre imposte, nonché spese per operazioni finanziarie quali ad esempio la cessione di quote;

f) spese relative agli audit annuali di sorveglianza riguardanti i sistemi di management;

g) spese per pubblicità e marketing;

h) spese per investimenti aziendali.

7. Le imprese che intendono insediarsi in provincia di Bolzano o che vi si sono insediate da non più di due anni per realizzare un progetto di ricerca e sviluppo hanno l’obbligo di stipulare, entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di approvazione della domanda, una convenzione con l’Amministrazione provinciale per l’insediamento di imprese innovative, a pena di revoca dell’aiuto. I diritti di sfruttamento della proprietà intellettuale ottenuti dalla ricerca svolta sul territorio provinciale sono liberi e non vincolati dalla convenzione.

8. Qualora il progetto comprenda diverse fasi di ricerca e sviluppo, l’intensità consentita dell’aiuto è stabilita sulla base della media ponderata delle rispettive intensità di aiuto consentite, calcolate sulla base dei costi ammissibili sostenuti.

9. L’intensità di aiuto prevista per ricerca fondamentale può ammontare fino al 100 per cento, per ricerca industriale fino al 50 per cento e per sviluppo sperimentale fino al 25 per cento delle spese ammissibili.

10. L’intensità di aiuto di cui al comma 9, lettere b) e c), può essere aumentata di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10 punti percentuali per le medie imprese.

11. Per le imprese con un’unità produttiva in Alto Adige e fino a dieci addetti la spesa annua massima ammissibile per uno o più progetti di ricerca e sviluppo è pari a 300.000,00 euro, a prescindere dalla rispettiva durata. Per le imprese con più di dieci addetti la spesa massima annua ammissibile non può comunque essere superiore a 30.000,00 euro per addetto/addetta, a prescindere dalla durata dei progetti.

12. Si può prescindere dai limiti di spesa massima annua ammissibile di cui al comma 11 in caso di imprese in possesso dei necessari requisiti economici e tecnici e che investono quote significative di fatturato in ricerca e sviluppo.

13. L’importo totale lordo dell’aiuto erogato per ogni impresa e per ogni progetto non può essere superiore ai seguenti importi:

a) 20 milioni di euro nel caso di progetti prevalentemente di ricerca fondamentale;

b) 10 milioni di euro nel caso di progetti prevalentemente di ricerca industriale;

c) 7,5 milioni di euro nel caso di progetti prevalentemente di sviluppo sperimentale.

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