1. Beneficiarie degli aiuti sono le PMI.
2. Per attività concernenti l’introduzione di innovazioni di processo o dell’organizzazione sono ammissibili i costi indicati nell’articolo 9, comma 2, lettere a), b), c), e) e f).
3. Sono escluse dall’aiuto le modifiche ordinarie o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano un miglioramento.
4. Un progetto di innovazione di processo o dell’organizzazione può essere considerato ammissibile ad aiuto, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’innovazione dell’organizzazione è legata all’uso e allo sfruttamento delle tecnologie di informazione e comunicazione, con l’obiettivo di cambiare l’organizzazione; tale requisito non è richiesto per l’innovazione di processo;
b) l’innovazione di processo o dell’organizzazione deve assumere la forma di un progetto diretto da un capo progetto identificato e qualificato e devono essere determinati i relativi costi;
c) l’innovazione di processo comporta l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software);
d) l’innovazione dell’organizzazione riguarda l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del lavoro o nelle relazioni esterne di un’impresa.
5. Sono inoltre ammissibili ad aiuto, nell’ambito della trasformazione digitale, la fase di analisi e di pianificazione, i test e la realizzazione di processi e prodotti digitalizzati che migliorano il potenziale di innovazione delle imprese. Vengono sostenuti progetti pilota di PMI per la sperimentazione di componenti innovativi dell’impresa 4.0 in ambienti di test; inoltre vengono sostenuti l’adattamento a processi digitalizzati e lo sviluppo di modelli di business in rete alle seguenti condizioni:
a) presupposto per l’aiuto è una chiara attinenza del progetto con l’impresa 4.0, oppure con “Internet of things” (Internet delle cose) o con i sistemi ciberfisici (CPS); l’utilizzo di processi e prodotti digitalizzati deve essere utile alla sperimentazione orientata alla prassi di soluzioni proprie di impresa 4.0 della PMI richiedente;
b) sono agevolati solo singoli progetti di PMI i cui sistemi o risultati vengono primariamente utilizzati in Alto Adige, in modo tale da rafforzare e sviluppare ulteriormente il territorio sul piano della formazione, della scienza, della ricerca e dell’economia.
6. L’intensità di aiuto prevista per le piccole e medie imprese può ammontare fino al 50 per cento delle spese ammissibili.
7. Per le imprese con un’unità produttiva in Alto Adige e fino a dieci addetti la spesa annua massima ammissibile per uno o più progetti di innovazione di processo o dell’organizzazione è pari a 300.000,00 euro, a prescindere dalla rispettiva durata. Per le imprese con più di dieci addetti la spesa massima annua ammissibile non può comunque essere superiore a 30.000,00 euro per addetto/addetta, a prescindere dalla durata dei progetti.