1. Beneficiarie degli aiuti sono le PMI e le grandi imprese.
2. Per studi di fattibilità per l’innovazione si intendono studi preparatori ad attività di ricerca e sviluppo.
3. Sono ammissibili ad aiuto:
a) i costi per la valutazione e l’analisi del potenziale di un progetto, al fine di sostenere il processo decisionale, individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché di determinare le risorse necessarie per l’attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;
b) in modo forfettario, le spese generali supplementari derivanti direttamente dall’iniziativa, fino ad un massimo del 20 per cento delle spese di personale riconosciute ammissibili;
c) gli studi di fattibilità presentati alla Commissione europea e che, pur non avendo ottenuto un aiuto attraverso il programma europeo “Horizon 2020 – SME Instrument”, nel quadro dello stesso programma si sono visti riconoscere il marchio di qualità “Seal of Excellence”.
4. I costi ammissibili ad aiuto di cui alla lettera a) del comma 3 si riferiscono ai costi di terzi come definiti all’articolo 9, comma 2, lettera b), e ai costi di personale interno come definiti all’articolo 9, comma 4, per la predisposizione dello studio di fattibilità. Dai costi per il personale interno sono esclusi i costi relativi ai e alle titolari nonché ai soci e alle socie dell’impresa.
5. L’aiuto viene liquidato dietro presentazione dello studio effettuato.
6. L’intensità di aiuto prevista per le piccole imprese può ammontare fino al 65 per cento, per le medie imprese fino al 60 per cento e per le grandi imprese fino al 50 per cento delle spese ammissibili.
7. I costi ammissibili per un singolo studio di fattibilità non possono superare i seguenti importi:
a) per piccole e medie imprese: 60.000,00 euro;
b) per grandi imprese: 100.000,00 euro.