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Delibera 30 ottobre 2018, n. 1099
Modifica della Linea guida concernente le formule per il calcolo dell’anomalia delle offerte ed esclusione automatica (vedi anche delibera n. 898 del 05.11.2019 e delibera n. 547 del 27.06.2023)

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di approvare la linea guida concernente le modalità di calcolo della soglia di anomalia delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 30, comma 1 della Legge Provinciale n. 16/2015 e di revocare la propria deliberazione del 07/08/2018 n. 779.

La linea guida concernente le modalità di calcolo della soglia di anomalia delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 30 comma 1 della Legge Provinciale n. 16/29015

Con la presente linea guida, la Giunta provinciale intende fornire i parametri necessari per il calcolo della soglia di anomalia con riferimento agli appalti di lavori, forniture e servizi, ad eccezione dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui al Capo V della Legge Provinciale n. 16/2015 (limitato alle procedure sottosoglia UE).

In attuazione dell’art. 1 comma 1 lettera a della L.P. 16/2015 (semplificare e rendere più flessibili le procedure di aggiudicazione) le stazioni appaltanti hanno facoltà di non applicare obbligatoriamente le formule per il calcolo dell’anomalia delle offerte e l’esclusione automatica di cui alla presente linea guida per le procedure negoziate sotto soglia UE per servizi e forniture e per affidamenti di lavori fino all’importo di 2.000.000,00 di €.

I. Quando l’offerta economicamente più vantaggiosa sia individuata sulla base del prezzo più basso, la congruità delle offerte deve essere valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata.

Al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o l’autorità di gara procedono al sorteggio, prima dell’apertura delle buste amministrative, in seduta pubblica, di uno dei seguenti metodi:

(1) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Le offerte prevenute sono disposte dalla stazione appaltante in ordine crescente dalla minore alla maggiore

Quindi vengono eliminate il 10 %, arrotondato all'unità superiore, delle offerte estreme e poi si calcola la media aritmetica delle offerte residue.

Questo valore, infine, è incrementato dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali superiori alla media individuata.

(2) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 15 per cento.

Entrambi i metodi di calcolo possono essere utilizzati solamente qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque).

Le offerte che presentano un ribasso pari o superiore rispetto alla soglia calcolata ricadono tra le offerte da sottoporre al subprocedimento di anomalia.

Per lavori, servizi e forniture, quando l`offerta economicamente più vantaggiosa sia individuata sulla base del prezzo più basso, e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, e fatto salvo quanto previsto dalla linea guida provinciale in tema di gare di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, la stazione appaltante può prevedere nella lettera d`invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata sulla base delle formule anzidette. La facoltà dii esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.

Nel caso di un interesse transfrontaliero certo dell’appalto (per esempio in base alla tipologia e alla natura dell’appalto o dell’importo a base di gara), non è ammessa l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse; ciò tenuto conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea di settore (causa C- 147/06 SECAP, ECLI:EU:C:2008:277). Di conseguenza, nel caso di una procedura aperta, non si può procedere all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.

II. Quando l’offerta economicamente più vantaggiosa sia individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la soglia dell’anomalia va determinata calcolando i quattro quinti nei modi che seguono.

Per quanto riguarda il punteggio tecnico, la soglia dei quattro quinti va calcolata sul punteggio massimo stabilito dal bando di gara o dalla lettera di invito per la qualità.

Tale calcolo va effettuato prima di procedere alla riparametrazione dei punteggi assegnati.

Con riferimento al punteggio economico, il valore che identifica la soglia di anomalia è dato dal calcolo dei 4/5 della differenza fra il punteggio economico attribuito all’offerta migliore e quello attribuito all’offerta peggiore, sommato al punteggio economico attribuito all’offerta peggiore.

Le offerte che presentano un punteggio maggiore rispetto alla soglia calcolata ricadono nella quota di anomalia relativa al punteggio economico.

Il flusso di calcolo può essere così delineato:

1) Determinazione del punteggio economico attraverso la formula prevista nel bando di gara o nella lettera d’invito;

2) Individuazione del delta di punteggio economico attribuito dato dalla sottrazione fra il punteggio economico attribuito all’offerta migliore e quello attribuito all’offerta peggiore;

3) Calcolo dei 4/5 del delta;

4) La somma fra i 4/5 del delta ed il punteggio attribuito all’offerta peggiore fornisce il valore soglia per il punteggio economico.

Pmin: Punteggio attribuito all’offerta peggiore

Pmax: Punteggio attribuito all’offerta migliore

Ps: Punteggio soglia

: Delta ( = Pmax- Pmin)

Ps=4/5 + Pmin

Il calcolo intende individuare una soglia di anomalia basata sull’estensione del punteggio economico effettivamente attribuito in gara e non sul totale dei punti teorici previsti.

La scelta di utilizzare come base di calcolo lo scarto dei punti effettivamente attribuiti (delta) è rivolta a spostare il parametro di giudizio da valori teorici a reali espressioni del mercato.

Un effetto che si ottiene da questo nuovo tipo di calcolo è quello di aver introdotto l’interdipendenza a livello di calcolo dell’anomalia così da rendere non predeterminabile il valore soglia relativo al punteggio economico.

Le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, prima della riparametrazione, entrambi pari o superiori rispetto alla soglia calcolata ricadono tra le offerte da sottoporre al subprocedimento di anomalia.

Tale metodologia di determinazione della soglia di anomalia non trova applicazione in presenza di una solo offerta ammessa.

III. In ogni caso, indipendentemente dal criterio di individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa prescelto e dai risultati dell’applicazione delle formule matematiche, qualora il RUP, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ritenga anomalo il prezzo offerto per la realizzazione dell’opera, della fornitura o del servizio, può attivare il subprocedimento di anomalia.

La presente delibera costituisce linea guida vincolante ai sensi dell’art. 40 L.P. 16/2015 e viene pubblicata sul sito dell’Agenzia per i contratti pubblici della Provincia e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Considerato il carattere innovativo e l’obiettivo di una semplificazione procedurale, le presenti linee guida hanno una durata limitata di un anno. Decorso tale termine, sulla base di un’analisi statistica dei risultati applicativi, verranno apportate eventuali modifiche o integrazioni.

 

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