1. Le domande di aiuto per le iniziative di cui all’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 6, devono essere compilate sul modulo predisposto dall'ufficio competente e presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura prima dell'inizio dei lavori o prima dell'acquisto.
2. Le domande di aiuto per le iniziative di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, devono essere compilate sul modulo predisposto dall'ufficio competente e presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 marzo, e in ogni caso prima dell’acquisto; le domande devono essere inviate insieme all’offerta di una ditta esclusivamente per via elettronica e in formato PDF tramite un'unica e-mail certificata (PEC).
3. Le domande di aiuto per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 6, devono essere presentate al più tardi entro sei mesi dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso, a condizione che il danno sia ancora accertabile.
4. Sono escluse dall’aiuto le iniziative fatturate o relative ad acquisti effettuati prima della presentazione della domanda.
5. L'acquisto delle macchine e attrezzature di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, deve essere effettuato entro l'anno di presentazione della domanda. Se l'acquisto non viene effettuato nell’anno di presentazione della domanda, il/la richiedente non può presentare un'ulteriore domanda di aiuto per la stessa macchina o attrezzatura nei due anni successivi. Sono esclusi i casi di forza maggiore o i dinieghi per mancanza di fondi nel pertinente capitolo di bilancio.