1. La liquidazione dell’aiuto concesso ovvero del saldo, qualora sia stato erogato un anticipo, avviene su presentazione della relativa domanda, alla quale devono essere allegate le fatture quietanzate relative alle spese sostenute e la dichiarazione di regolare esecuzione lavori resa da un libero professionista abilitato/una libera professionista abilitata. Nel limite dei prezzi unitari determinati dalla commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, e fino ad un importo massimo del 30 per cento della spesa ammissibile riferita ad ogni singolo progetto edile, possono essere considerate le prestazioni proprie fornite dal/dalla richiedente e dai suoi familiari che convivono e collaborano nell’azienda; tali prestazioni devono essere debitamente attestate ed elencate in un’apposita dichiarazione. La documentazione richiesta per la liquidazione dell’aiuto per le iniziative di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, deve essere presentata esclusivamente con le modalità prescritte all’articolo 11, comma 2.
2. Per le iniziative di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, lettera a), e comma 6, lettere a), b) e c), in alternativa ai documenti di cui al comma 1 del presente articolo può essere presentata la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori da parte di un libero professionista abilitato/una libera professionista abilitata sulla base di uno stato parziale o finale dettagliato dei lavori eseguiti. A tale dichiarazione vanno allegati un elenco riepilogativo delle spese sostenute, dal quale devono emergere i dettagli essenziali della documentazione di spesa, e una dichiarazione del/della legale rappresentante del/della richiedente che attesta che le predette spese sono state sostenute. Per la costruzione di nuovi edifici e locali di cui all’articolo 4, comma 1, comma 3, lettera a), e comma 6, lettera c), in alternativa allo stato parziale o finale dettagliato dei lavori può essere presentato un rendiconto forfettario in base a prezzi unitari.
3. Gli aiuti a favore dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono liquidati su presentazione delle fatture quietanzate relative alle spese sostenute. I lavori eseguiti dai suddetti soggetti in economia diretta con personale dipendente e macchinari propri sono rendicontati applicando i prezzi unitari dei listini prezzi di cui all’articolo 9, comma 1.
4. Per le iniziative di cui all’articolo 4 per le quali è richiesto un titolo abilitativo, per ottenere la liquidazione finale deve essere presentata la segnalazione certificata di agibilità oppure la comunicazione di fine lavori, come previsto dalle vigenti norme urbanistiche provinciali. Per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), deve essere inoltre presentata l’attestazione comprovante il rispetto della condizione di cui all’articolo 8, comma 2, lettera c).
5. Per l’acquisto di edifici aziendali deve essere presentato il contratto di compravendita registrato, con indicazione distinta del prezzo d’acquisto riferito all’edificio, o alla parte di esso, che è stato incentivato o incentivata, nonché la documentazione attestante l’avvenuto pagamento del prezzo d’acquisto al venditore.
6. Se, per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 1, le spese ammesse superano l'importo di 25.000,00 euro, ai fini della liquidazione del saldo è necessario documentare l’avvenuta stipula di una polizza di assicurazione contro gli incendi che copra almeno il 150 per cento delle spese ammissibili, e presentare la quietanza di pagamento dell’ultimo premio.
7. Il soggetto beneficiario deve rendicontare le spese effettuate entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Per le attività la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma. Per le iniziative di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, possono essere erogati anche pagamenti parziali per stati di avanzamento dei lavori nella misura massima dell’80 per cento dell’aiuto complessivamente concesso per l’iniziativa. Trascorso il suddetto termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, l’aiuto viene revocato e deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data della sua erogazione.
8. Le modifiche al progetto approvato con provvedimento di concessione che non alterino le finalità tecnico-economiche dell’investi-mento incentivato e siano sostanzialmente ammissibili ad aiuto possono essere approvate dal funzionario incaricato/dalla funzionaria incaricata nei limiti della spesa complessivamente ammessa e purché siano stati rilasciati i necessari titoli abilitativi.