(1) Per gli eventi che hanno determinato la perdita del lavoro nel periodo dal 1° gennaio 2013 alla data di entrata in vigore dei presenti criteri, le domande per le indennità di cui agli articoli 1 e 10 possono essere presentate entro e non oltre il 30 giugno 2014.
(2) Le relative liquidazioni sono effettuate in un’unica soluzione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.