(1) Per il personale dirigente del sistema pubblico provinciale, escluse la dirigenza del ruolo sanitario e la dirigenza delle scuole a carattere statale, sono istituite le qualifiche di dirigente di prima fascia e di dirigente di seconda fascia.
(2) Il personale dirigente del sistema pubblico provinciale di cui all’articolo 1, comma 1, cancellato, anche su richiesta, dal ruolo unico, è ricollocato, su richiesta, con la qualifica di funzionario/funzionaria nel ruolo dell’amministrazione di appartenenza, con riconoscimento dell’anzianità maturata. 2)