1. Viene concesso un contributo provinciale per la gestione di una microstruttura aziendale oppure per l'acquisto di singoli posti di assistenza aziendali.
2. I costi del servizio sono espressi in costi orari convenzionali e sono differenziati per tipologia di servizio e per costi effettivi per ogni singola struttura. Il costo orario convenzionale ammesso a contributo provinciale ammonta nella misura massima, definita dai criteri vigenti per il finanziamento di microstrutture per l'infanzia.
3. Il costo orario convenzionale include tutte le spese per la gestione del servizio. Le spese per investimenti, per manutenzione straordinaria e i costi amministrativi del datore di lavoro non concorrono a determinare il costo orario convenzionale.
4. I servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e b) vengono finanziati su base oraria dalla Provincia e dai datori di lavoro, nonché dalla compartecipazione tariffaria delle famiglie utenti. Il finanziamento è di competenza della datrice o del datore di lavoro nel quale uno dei genitori del bambino assistito o della bambina assistita ha la sua sede di lavoro.
5. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della legge, la partecipazione alla spesa da parte della famiglia utente può ammontare come massimo al 35 per cento del costo complessivo.