1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della legge, la partecipazione alla spesa da parte della famiglia utente può ammontare come massimo al 35 per cento del costo complessivo.
2. La tariffa oraria a carico della famiglia utente è onnicomprensiva e include tra l'altro pasti, pannolini e prodotti igienici. Ai costi derivanti da esigenze o richieste particolari avanzate dai genitori devono provvedere le famiglie stesse. In nessun caso possono essere addebitati importi per servizi non effettivamente erogati oppure che non soddisfano i criteri di queste disposizioni.
3. La tariffa oraria stabilita a carico della famiglia utente trova applicazione per una frequenza massima di 1.920 ore annue a bambino/bambina oppure per un numero di ore proporzionalmente ridotto a fronte di una minore durata del contratto di assistenza; le ore di assistenza con tariffa possono essere utilizzate anche in diverse strutture o forme di assistenza. Qualora le ore di assistenza superino il limite massimo sopra stabilito, il costo delle ore eccedenti è totalmente a carico delle famiglie utenti.
4. Alla famiglia utente vengono fatturate, in base alla tariffa oraria stabilita, le ore previste dal contratto di assistenza, tenuto conto del limite massimo di cui al comma 3 e delle eventuali assenze per ferie o malattia di cui ai commi 6 e 7. Durante le prime due settimane del periodo di inserimento della bambina/del bambino, invece, vengono fatturate solo le ore di effettiva presenza. Le ore di assenza ingiustificata, quindi diverse da motivi di ferie o malattia, verranno fatturate alla famiglia utente al costo orario pieno.
5. Per bambini con disabilità certificata, verranno addebitate solo le ore di assistenza effettivamente usufruite.
6. Se la bambina/il bambino frequenta il servizio per tutto l'anno, non viene fatturato il periodo di assenza di quattro settimane per motivi di ferie ovvero qualora la bambina/il bambino non frequenti il servizio di assistenza tutto l'anno oppure tutti i giorni della settimana, spetta un periodo ridotto in proporzione. Al periodo di ferie si aggiungono i giorni in cui la struttura rimane chiusa per altri motivi. È facoltà delle parti contraenti aumentare il periodo di assenza per ferie, concordando contestualmente quale parte dei costi è a carico della famiglia utente durante il prolungamento del periodo delle ferie e concordano altresì la quota a carico della famiglia utente in caso di superamento del periodo di ferie. La quota a carico della famiglia utente non può in nessun caso superare la tariffa oraria concordata contrattualmente. Tutte le assenze per motivi di ferie non sono cofinanziate dalla pubblica amministrazione. Le ferie possono essere usufruite anche in unità giornaliere, a condizione che l'assenza venga comunicata con un preavviso di almeno due giorni lavorativi. Le ferie che hanno una durata di almeno una settimana devono essere comunicate tempestivamente all'ente gestore entro il periodo di preavviso concordato contrattualmente.
7. In caso di malattia della bambina/del bambino i giorni di assenza vengono fatturati alla famiglia utente in base alla tariffa oraria stabilita, a condizione che entro il primo giorno di assenza la famiglia informi l'ente gestore della malattia e della sua durata presunta e che al momento del rientro presenti l'attestato rilasciato dal pediatra competente, del quale risulta la durata della malattia del bambino, privo della diagnosi. In mancanza di tale attestato rilasciato dal pediatra competente, a partire dal quarto giorno di assenza, sarà addebitato alla famiglia utente l'intero costo orario. Vengono considerati in tal caso i giorni di frequenza previsti dal contratto, esclusi i fine settimana, le festività ed eventuali altri giorni in cui il servizio non viene erogato. In caso di assenze per malattia di durata superiore a quattro settimane, la famiglia utente ha la facoltà di recedere dal contratto con diritto di precedenza per la riammissione in struttura dopo la guarigione della bambina/del bambino.
8. È facoltà dell'ente gestore esonerare la famiglia utente dal pagamento della tariffa dovuta per agevolare le esigenze particolari della famiglia stessa (ad esempio malattia di familiari residenti fuori provincia, impossibilità di rispettare i termini di preavviso in caso di disdetta). Queste ore non vengono cofinanziate dall'ente pubblico.