1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79, e successive modifiche, la concessione di contributi per iniziative volte a favorire l’incremento economico e della produttività, nonché l’aggiornamento e la specializzazione nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio, dei servizi e del turismo, incluse le iniziative atte a favorire l’innovazione e la cooperazione in tali ambiti.
2. I presenti criteri disciplinano inoltre, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera q), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, la concessione di contributi per l’innovazione nel settore dell’agricoltura.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi a condizione che non siano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).