(1) Negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, gli articoli posti in vendita possono anche essere dati a noleggio.
(2) L’attività di vendita al dettaglio svolta dagli operatori commerciali negli spazi comuni dei centri commerciali come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera g), della legge, o negli insiemi commerciali come definiti all’articolo 7 della previgente legge provinciale n. 7/2000 e nel relativo regolamento d’esecuzione, previo rispetto delle norme sulla sicurezza dei locali, è consentita nei limiti della superficie di vendita complessiva della struttura, laddove risulti ancora disponibile. Qualora la superficie di vendita complessiva della struttura risulti invece già utilizzata, è necessario rimodulare o ridurre le singole superfici di vendita presenti al suo interno.
(3) L’esercizio congiunto negli stessi locali di attività di commercio al dettaglio, di esercizio pubblico, di attività artigianali o di servizio, nonché delle altre attività rientranti nelle categorie di destinazione d’uso delle costruzioni di cui all’articolo 23 della legge provinciale n. 9/2018, è consentito, anche a soggetti diversi; a tal fine devono essere rispettate le prescrizioni urbanistiche, le discipline di settore di ciascuna attività, con particolare riferimento alle norme igienico-sanitarie e a quelle di sicurezza, nonché le disposizioni in materia di dotazione di parcheggi.