(1) L’onere aggiuntivo di cui all’articolo 17, comma 1, della legge, è introitato dal comune competente per territorio.
(2) Il comune definisce gli interventi cui destinare le quote degli oneri di urbanizzazione primaria volte a perseguire le finalità di cui all’articolo 2, comma 2, lettere e) ed f), della legge, sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello provinciale.
(3) Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell’onere aggiuntivo di cui all’articolo 17, comma 1, della legge.