(1) Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione di cui all’articolo 16, comma 1, della legge, il soggetto promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 9 della legge, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell’autorizzazione; nel caso in cui il soggetto promotore non ne sia in possesso, deve indicare una persona preposta in possesso sia dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8 della legge, sia dei requisiti professionali di cui all’articolo 9 della legge. Il soggetto promotore o la persona preposta devono rappresentare i singoli esercenti che saranno ospitati nel centro commerciale per almeno due terzi della superficie di vendita richiesta. Nel caso in cui si voglia insediare il centro commerciale in una zona per insediamenti produttivi, il soggetto promotore o la persona preposta devono rappresentare tutti i singoli esercenti che saranno ospitati nel centro commerciale, indicando le superfici di vendita richieste da ciascuno.
(2) L’intestazione dell’autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso.