(1) Fermo restando quanto già previsto dall’articolo 13, comma 6, della legge, gli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari in cui è consentito il consumo immediato sul posto devono offrire alimenti che siano stati preparati altrove o la cui manipolazione in loco non comporti la trasformazione del prodotto (cottura) e siano pronti al consumo, previa una eventuale semplice operazione di riscaldamento.