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b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 101)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.

Art. 11 (Commissione provinciale estimatrice)

(1)  La Giunta provinciale nomina, per la durata della propria carica, una commissione provinciale per la determinazione dei valori agricoli dei terreni, composta da:

  1. il direttore dell'Ufficio estimo, quale presidente, o altro funzionario dell'Ufficio dal medesimo delegato;
  2. due rappresentanti designati dalle associazioni o confederazioni maggiormente rappresentative degli agricoltori e coltivatori diretti;
  3. un rappresentante di una delle confederazioni maggiormente rappresentative di associazioni sindacali provinciali;
  4. un rappresentante del consorzio dei comuni della provincia di Bolzano;
  5. un dottore agronomo scelto tra una terna di nominativi, proposta dal consiglio dell'ordine provinciale dei dottori agronomi e forestali;
  6. un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
  7. un funzionario dell'Ispettorato provinciale delle foreste.

(2)  Qualora le designazioni e le proposte di cui al comma 1 non pervengano alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla richiesta, la Giunta provvede direttamente alla nomina della commissione, tenuto conto degli interessi esponenziali e delle categorie rappresentate. Per ogni membro effettivo di cui alle lettere da b) a g) del comma 1, è nominato un supplente. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'Ufficio estimo. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino.

(3)  Ai membri della commissione è corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente normativa provinciale.

(4)  La commissione provinciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, provvede per l'anno successivo alla ripartizione del territorio provinciale in zone agricole omogenee, ed alla determinazione dei valori agricoli minimi e massimi per ciascuna coltura in relazione alle singole zone agrarie, seguendo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con proprio regolamento.

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