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h) Decreto del Presidente della Provincia 23 maggio 2022, n. 121)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale del 2 dicembre 2019, n. 12“Codice del commercio”

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1)
Pubblicato nel supplemento 5 del B.U. 26 maggio 2022, n. 21.

Art. 4 (Autorizzazione commerciale per le medie strutture di vendita al dettaglio)

(1) Ai fini dell’apertura, del trasferimento di sede e dell’ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture di vendita al dettaglio ubicate in zone non ricomprese nelle zone residenziali, i soggetti interessati presentano in modalità telematica, tramite il SUAP, domanda di autorizzazione, compilata sulla modulistica unificata predisposta dalla Provincia, al comune competente per territorio.

(2) L’acquisita conformità della destinazione urbanistica dell’immobile oggetto della domanda di autorizzazione è requisito necessario per l’istruzione del relativo procedimento.

(3) L’insediamento di medie strutture di vendita al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi avviene ai sensi della legge, del presente regolamento e della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio”.

(4) Nella domanda di autorizzazione al comune competente per territorio il soggetto richiedente deve dichiarare quanto segue e allegare la relativa documentazione:

  1. il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9 della legge;
  2. il settore merceologico e l’ubicazione della struttura di vendita;
  3. la planimetria quotata dell’edificio esistente o il progetto da realizzare, con evidenziata la superficie di vendita e quella non considerata superficie di vendita ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge, in quanto destinata a magazzini, depositi, servizi o uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie già esistente e quella che si intende realizzare;
  4. la planimetria quotata indicante gli spazi destinati a parcheggio;
  5. la documentazione per il rilascio del permesso di costruire, ove necessario, e di ogni ulteriore autorizzazione, nulla osta, parere o altro atto di assenso comunque denominato, necessario per il rilascio dell’autorizzazione commerciale.

(5) In caso di documentazione incompleta, entro dieci giorni – termine non perentorio – dal ricevimento della domanda, il comune – tramite il SUAP – ne richiede la regolarizzazione entro un termine non superiore a 30 giorni. La mancata regolarizzazione entro il termine indicato comporta il rigetto della domanda.

(6) L’autorizzazione commerciale è rilasciata ai sensi del presente articolo ed entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda come previsto dall’articolo 60, comma 1, lettera b), della legge, contestualmente al titolo abilitativo edilizio, ove necessario. Qualora il titolo abilitativo edilizio relativo all’immobile in cui l’attività commerciale si deve svolgere sia necessario e non sia stato acquisito nei termini indicati, il procedimento autorizzatorio commerciale, laddove si concluda con esito positivo, comporta l’emissione della relativa autorizzazione, il cui rilascio avverrà contestualmente al rilascio del corrispondente titolo abilitativo edilizio.

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