(1) I centri edificati e le zone abitate sono delimitati dal perimetro continuo, che comprende tutte le aree edificate ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le case singole, anche se interessati dal processo di urbanizzazione.
(2) Il comune provvede alla delimitazione dei centri edificati, su conforme parere della commissione urbanistica provinciale. La delimitazione deve essere aggiornata in relazione allo sviluppo urbanistico del comune, e comunque con periodicità quinquennale.40)