(1) L’attività temporanea di vendita al dettaglio può essere svolta da soggetti legittimati all’esercizio dell’attività commerciale, in occasione di particolari eventi quali sagre, riunioni straordinarie di persone, manifestazioni promozionali/commerciali, per la durata degli stessi. Tale attività temporanea è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 21/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, da inoltrare al comune competente per territorio.
(2) L’attività temporanea di vendita al dettaglio, se effettuata da soggetti del cosiddetto terzo settore, non è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 21/bis della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche.
(3) L’attività di cui al comma 1 può essere esercitata su aree pubbliche o su aree private o in locali aperti al pubblico, previo assenso del proprietario/della proprietaria.
(4) L’attività di cui al comma 1 è esercitata con il consenso del soggetto organizzatore o gestore, limitatamente alla durata dell’evento e solo sulle aree o nei locali in cui questo si svolge e – se svolta su un’area pubblica o aperta al pubblico – con le modalità stabilite dal comune. L’attività può avere ad oggetto esclusivamente prodotti attinenti all’evento stesso.
(5) L’attività temporanea di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria e consente il consumo sul posto ai sensi dell’Art. 13, comma 6, della legge.