(1) Può essere pagato un acconto fino all'80 per cento sulle indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza, previste dalla normativa vigente, anche se determinate a titolo provvisorio, in favore degli aventi diritto che dichiarino, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la proprietà e la piena disponibilità e libertà dell'immobile oggetto di espropriazione o di asservimento, nonché di obbligarsi a non effettuare sullo stesso bene alcun atto di disposizione o di costituzione di diritti a favore di terzi. Il destinatario del pagamento provvede a dichiarare, quando ne ricorrano le condizioni, anche la propria qualità di diretto coltivatore del suolo oggetto del procedimento espropriativo.17)
(2) Il pagamento, a titolo provvisorio, delle indennità previste in favore dell'affittuario, mezzadro, colono parziario, compartecipante o concessionario di bene di uso civico, avviene con le modalità indicate nell'articolo 14.
(3) Il pagamento in acconto dell'indennità di cui al presente articolo può essere disposto solo per aree di estensione superiore a 100 metri quadrati ovvero qualora l'indennità superi l'importo di 500,00 euro, salvo casi giustificati. 18)
(4) Tutte le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, previste dalla presente legge, esonerano da ogni responsabilità i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici a ciò delegati, che dispongono il pagamento delle somme di cui alla presente legge.19) 58)